Tutti i Comuni della Sardegna hanno l'obbligo di associarsi in unione di comuni ed esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge e dai comuni che ne fanno parte.
Al fine di una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in relazione al particolare contesto territoriale, lo statuto dell'unione può prevedere la gestione delle funzioni e dei servizi per sub-ambiti territoriali. Lo statuto determina le modalità organizzative, l'articolazione territoriale e il numero di comuni facenti parte dell'unione che costituiscono il sub-ambito territoriale, il quale può essere organizzato, anche attraverso convenzione, esclusivamente tra i comuni facenti parte dell'unione di comuni. La convenzione stabilisce il comune capofila e regola i rapporti tra i comuni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).