Ordinanza contingibile e urgente della Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in materia di sanità e igiene pubblica.

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Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e impiantistica, in condizioni di esposizione prolungata al sole con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026

Data:

22 Giugno 2026

Tempo di lettura:

1 Min

La Direzione Generale della Protezione Civile trasmette con prot. n.11889  del 22.06.2026 trasmette l’Ordinanza della Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 3, prot. n. 12812 del 17.06.2026, adottata in via contingibile e urgente ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente misure di prevenzione a tutela della salute e dell’igiene pubblica in relazione allo svolgimento di attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Il provvedimento dispone, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e impiantistica, limitatamente ai soli giorni in cui la “mappa del rischio” riferita alle ore 12:00, pubblicata sulla piattaforma Worklimate https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Tale divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori, quando si tratti di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, compresa l’Agenzia FoReSTAS, ferma restando l’adozione, da parte del datore di lavoro, di idonee misure organizzative e operative ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Si evidenzia altresì che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dall’Ordinanza comporta, ove il fatto non costituisca più grave reato, l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale.

Pertanto, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare la massima diffusione del provvedimento sul territorio,e a favorire l’informazione degli operatori interessati ai fini della sua osservanza. 

Il Direttore Generale 

Mauro Merella 

A cura di

Ufficio Relazioni con il pubblico

Piazza Brigata Sassari, 7 - 09041

Servizio Ambiente e protezione civile

Piazza Brigata Sassari, 7 - 09041

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Ultimo aggiornamento

22 Giugno 2026

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